Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-content/themes/vamtam-consulting/vamtam/classes/enqueues.php on line 274

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/app/Common/Meta/Robots.php on line 87

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
covid19 - CNA La Spezia https://sp.cna.it Tue, 26 Mar 2024 12:21:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.2 https://sp.cna.it/wp-content/uploads/2021/02/cropped-logoCna-32x32.png covid19 - CNA La Spezia https://sp.cna.it 32 32 Nuove disposizioni anti- Covid in vigore dal 1 Aprile 2022 https://sp.cna.it/nuove-disposizioni-anti-covid-in-vigore-dal-1-aprile-2022/ Tue, 29 Mar 2022 09:04:38 +0000 https://sp.cna.it/?p=1002419 Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. Fino al 30...

The post Nuove disposizioni anti- Covid in vigore dal 1 Aprile 2022 first appeared on CNA La Spezia.

]]>
Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale(DPI) , le mascherine chirurgiche; Resta l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi chiusi.

Dal 1° Aprile cade l’obbligo di Green Pass per la ristorazione all’aperto; Per le attività del commercio e per i servizi alla persona ( Estetista, parrucchiere e tatuatore);
A decorrere dal 1° aprile 2022, con il Green Pass Base ( vaccinazione, guarigione da Covid e Test) è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività: – mense e catering continuativo su base contrattuale;
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Mentre con Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è possibile entrare in piscine, palestre, convegni e congressi, feste comunque denominate, conseguenti e non, alle cerimonie civili e religiose.
Rimane confermato l’obbligo del Green Pass rafforzato fino al 30 aprile 2022 per centri benessere.
Quarantene e isolamento. Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus e non saranno più necessarie le quarantene precauzionali infatti: chiunque (e quindi non ci sono differenze tra vari livelli di vaccinazione) abbia avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Fino al 15 giugno, per gli over 50, resta ferma la regola generale dell’obbligo di vaccinazione. Tuttavia, lo stesso decreto (art. 8 comma 6) stabilisce che, fino al 30 aprile 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per titolari e lavoratori (anche over 50) è consentito con Green Pass base. In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dei Ministeri competenti, continueranno a trovare applicazione i protocolli e le linee guida esistenti, che potranno essere adeguati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni (art. 3)

The post Nuove disposizioni anti- Covid in vigore dal 1 Aprile 2022 first appeared on CNA La Spezia.

]]>
Emergenza COVID19: aggiornamento sulle misure di quarantena, autosorveglianza e Green Pass https://sp.cna.it/emergenza-covid19-aggiornamento-sulle-misure-di-quarantena-autosorveglianza-e-green-pass/ Tue, 08 Feb 2022 08:31:39 +0000 https://sp.cna.it/?p=1002149 Con circolare il Ministero della Salute (Prot. n. 9498 del 4/2/2022) ha aggiornato le regole per quarantena e autosorveglianza alla luce del parere espresso dal CTS e del Decreto Legge...

The post Emergenza COVID19: aggiornamento sulle misure di quarantena, autosorveglianza e Green Pass first appeared on CNA La Spezia.

]]>

Con circolare il Ministero della Salute (Prot. n. 9498 del 4/2/2022) ha aggiornato le regole per quarantena e autosorveglianza alla luce del parere espresso dal CTS e del Decreto Legge n. 5 del 04 febbraio 2022, per le casistiche sotto riportate:

In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ossia che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. Va effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Restano invariate le precedenti regole sulle altre casistiche qui non descritte.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 5 del 4 febbraio 2022,a conferma di quanto anticipato dal Comunicato stampa del Consiglio dei ministri, tra le diverse disposizioni introdotte dal provvedimento, si possono richiamare:

– non necessitano di ulteriori dosi di richiamo le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la somministrazione della terza dose o a seguito di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo;
– per coloro che sono in possesso di Green Pass “rafforzato” (avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione), sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse;
– per coloro che provengono da uno Stato estero e in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia), nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass “rafforzato” previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Le disposizioni contenute nel Decreto-legge, salvo specifiche decorrenze, sono in vigore dal 5 febbraio 2022.

The post Emergenza COVID19: aggiornamento sulle misure di quarantena, autosorveglianza e Green Pass first appeared on CNA La Spezia.

]]>
Emergenze Covid-19: nuove regole green pass, vaccinazione e rilevazione casi di positività https://sp.cna.it/emergenze-covid-19-riepilogo-nuove-regole-di-quarantena-e-isolamento/ Wed, 05 Jan 2022 15:28:54 +0000 https://sp.cna.it/?p=1001971 Riportiamo a seguire nuovamente le novità di maggior impatto per le nostre imprese in modo corretto: Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per...

The post Emergenze Covid-19: nuove regole green pass, vaccinazione e rilevazione casi di positività first appeared on CNA La Spezia.

]]>
Riportiamo a seguire nuovamente le novità di maggior impatto per le nostre imprese in modo corretto:

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022. (l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita).
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti obbligati, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagi.
Dal 01/02/2022 è prevista una sanzione di 100 euro, erogata dall’agenzia delle entrate mediante controlli automatici, per chi pur essendo soggetto obbligato (dal nuovo o dai vecchi decreti):
non abbia iniziato il ciclo vaccinale primario;
non abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
Le somme derivanti dalla riscossione di queste sanzioni saranno riversate nel fondo perle emergenze
per chi fosse rimasto infettato da SARS-CoV-2 vale il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
I controlli spettano ai datori di lavoro con le consuete modalità per tutti i soggetti che svolgono attività lavorative a qualunque titolo nei luoghi di lavoro
Valgono le note sanzioni per mancato controllo e per chi accedesse ali luoghi di lavoro senza le prescritte certificazioni è stabilita una sanzione da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari -secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Vigono le note regole di assenza ingiustificata e sospensione per gli inadempienti che lo comunicano.
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:
dal 20/01/2022 – ai servizi alla persona
dal 01/02/2022 – a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona previste in apposito Decreto da emanarsi entro 15gg dalla data odierna
dal 20/01/2022 – colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle suddette attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili

Con Ordinanza n. 1/2022 del 07/01/2022 inoltre, la Regione Liguria, ha modificato le regole di gestione dei test per l’individuazione di positività e negatività all’invezione da COVID-19, al fine di arginare le difficoltà connesse all’impennata di casi rilevate ed in particolare, dal 10/01/2022 al 31/03/2022:

per la diagnosi di infezione può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare;
il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia;
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico, ai fini di diagnosi di infezione e per la valutazione del termine di quarantena le AASSLL ma anche le Farmacie che aderiscono agli accordi e i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento: le AASSLL, i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
ai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test per la valutazione di termine delle misure presso i soggetti autorizzati indicati, nel pieno rispetto delle misure igienicosanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.);
la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in pazienti ospedalizzati dovrà essere confermata con test molecolare;
i risultati di test antigenici autosomministrati non possono essere inseriti sugli applicativi regionali e considerati per i provvedimenti successivi
le attività di tracciamento e presa in carico dovranno essere prioritariamente rivolte alle categorie con aumentato rischio di sviluppare forme gravi, su operatori che lavorano a contatto con persone a rischio o
che forniscono assistenza a casi positivi, o che si trovano a vivere ed operare in contesti chiusi o affollati.

The post Emergenze Covid-19: nuove regole green pass, vaccinazione e rilevazione casi di positività first appeared on CNA La Spezia.

]]>
Emergenza COVID19, nuove modalità di utilizzo del green pass https://sp.cna.it/emergenza-covid19-nuove-modalita-di-utilizzo-del-green-pass/ Tue, 27 Jul 2021 08:13:00 +0000 https://sp.cna.it/?p=988891 Le informazioni sull’argomento green pass stanno girando velocemente, ma crediamo sia utile il riepilogo sotto riportato. E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ;...

The post Emergenza COVID19, nuove modalità di utilizzo del green pass first appeared on CNA La Spezia.

]]>

Le informazioni sull’argomento green pass stanno girando velocemente, ma crediamo sia utile il riepilogo sotto riportato.

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ;

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

The post Emergenza COVID19, nuove modalità di utilizzo del green pass first appeared on CNA La Spezia.

]]>