Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/spcna/public_html/wp-content/plugins/cna_masterpress/includes/settings.php:104) in /home/spcna/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-server.php on line 1831
{"id":1001883,"date":"2022-01-05T12:06:02","date_gmt":"2022-01-05T11:06:02","guid":{"rendered":"https:\/\/sp.cna.it\/?p=1001883"},"modified":"2022-01-05T12:06:02","modified_gmt":"2022-01-05T11:06:02","slug":"legge-di-bilancio-2022-le-novita-in-materia-di-bonus-edilizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sp.cna.it\/legge-di-bilancio-2022-le-novita-in-materia-di-bonus-edilizi\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2022: le novit\u00e0 in materia di bonus edilizi"},"content":{"rendered":"
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 \u201cBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024\u201d G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021) abbiamo finalmente un quadro definito anche per quanto riguarda i bonus fiscali alle ristrutturazioni edilizie, sia superbonus 110 che gli altri bonus \u201cminori\u201d o \u201cordinari\u201d, quelli cio\u00e8 con un\u2019aliquota di detrazione inferiore al 110%, ma pur sempre interessanti.<\/p>\n

Cerchiamo qui di effettuare una prima ricostruzione \u201ca caldo\u201d dei principali mutamenti introdotti. La legge di bilancio ha inglobato, con alcune modifiche come vedremo, anche i contenuti del cosiddetto \u201cDecreto Antifrodi\u201d.<\/p>\n

Superbonus
\nPer gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unit\u00e0 immobiliari distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario arriva la conferma della detrazione al 110%, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Avremo poi un calo graduale della detrazione: il 70% per le spese sostenute nel 2024 e il 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;<\/p>\n

\u2013 per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari, le cosiddette villette, da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell\u2019intervento complessivo<\/p>\n

\u2013 la proroga del superbonus riguarda anche gli \u201cinterventi trainati\u201d eseguiti congiuntamente a quelli \u201ctrainanti\u201d<\/p>\n

\u2013 il visto di conformit\u00e0, gi\u00e0 necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell\u2019ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa \u00e8 presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall\u2019Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d\u2019imposta che presta assistenza fiscale<\/p>\n

\u2013 per la congruit\u00e0 dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020 (prezzari regionali e DEI) , anche ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni con decreto del MITE (Ministero della Transizione ecologica), da adottare entro il 9 febbraio 2022 (vedremo se arriver\u00e0 effettivamente entro tale termine).<\/p>\n

Cessione del credito o sconto in fattura
\nEstesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilit\u00e0 di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d\u2019imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l\u2019opportunit\u00e0 \u00e8 estesa fino all\u2019anno 2024, ivi compresa la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche di cui diciamo oltre. Restano esclusi dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito il bonus mobili e il bonus colonnine \u201cordinario\u201d (cio\u00e8, non trainato dal superbonus).<\/p>\n

Viene confermato l\u2019obbligo del visto di conformit\u00e0 anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura nonch\u00e9 l\u2019obbligo di asseverazione della congruit\u00e0 di prezzi per i bonus minori; restano esclusi dall\u2019obbligo tutti gli interventi di \u201cedilizia libera\u201d(quale che ne sia l\u2019importo) e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari o sulle parti comuni dell\u2019edificio. Fanno eccezione gli interventi relativi al bonus facciate per i quali, in presenza di cessione del credito o sconto in fattura, il visto di conformit\u00e0 e l\u2019asseverazione della congruit\u00e0 dei prezzi sono sempre necessari, a prescindere dall\u2019importo. I prezzari DEI sono utilizzabili per asseverare la congruit\u00e0 dei prezzi anche per i bonus minori. Viene chiarito che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformit\u00e0, delle asseverazioni e delle attestazioni.<\/p>\n

Riconosciuta all\u2019Agenzia delle entrate la possibilit\u00e0 di sospendere fino a 30 giorni l\u2019efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (previsione gi\u00e0 contenuta nel Decreto Antifrodi).<\/p>\n

Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
\nPer tutti questi bonus abbiamo una proroga al 2024. Per il bonus mobili detrazione del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro per il 2022 e a 5.000 Euro per gli anni 2023 e 2024.<\/p>\n

Bonus verde
\nProrogata fino al 2024 anche la detrazione del 36% del cosiddetto bonus verde, nel limite annuale di 5mila euro e, per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, di 5.000 Euro per unit\u00e0 abitativa.<\/p>\n

Bonus facciate
\nQui c\u2019\u00e8 stato un ridimensionamento importante: la detrazione infatti \u00e8 stata estesa al 2022 ma la percentuale \u00e8 stata ridotta dal 90 al 60%.<\/p>\n

Eliminazione delle barriere architettoniche
\nIntrodotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici gi\u00e0 esistenti, con possibilit\u00e0 di sconto in fattura o cessione del credito. Il bonus \u00e8 pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile: 50.000 Euro per edifici unifamiliari, 40.000 Euro moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari per edifici da due a otto unit\u00e0, e 30.000 Euro moltiplicato per il numero delle unit\u00e0 immobiliari per edifici da oltre otto unit\u00e0.<\/p>\n

Nel complesso un provvedimento da valutarsi positivamente: \u00e8 importante che siano stati riconfermati i bonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e che siano stati corretti alcuni eccessi del Decreto Antifrodi che risultavano sproporzionati rispetto al pur condivisibile obiettivo di contrasto agli abusi e che rischiavano di rallentare il percorso che sta coinvolgendo tutto il settore dell\u2019edilizia e impianti e di cui stanno traendo beneficio i cittadini.<\/p>\n

Per informazioni e supporto contatta la referente dello sportello Superbonus giuliana.vatteroni@cnalaspezia.it tel 0187.598080. <\/p><\/div>\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234 \u201cBilancio di previsione dello Stato per l\u2019anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1001433,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[146],"tags":[176,184,175,208],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001883"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1001883"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001883\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1001884,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1001883\/revisions\/1001884"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1001433"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1001883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1001883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1001883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}