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{"id":1001971,"date":"2022-01-05T16:28:54","date_gmt":"2022-01-05T15:28:54","guid":{"rendered":"https:\/\/sp.cna.it\/?p=1001971"},"modified":"2022-01-10T14:12:07","modified_gmt":"2022-01-10T13:12:07","slug":"emergenze-covid-19-riepilogo-nuove-regole-di-quarantena-e-isolamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sp.cna.it\/emergenze-covid-19-riepilogo-nuove-regole-di-quarantena-e-isolamento\/","title":{"rendered":"Emergenze Covid-19: nuove regole green pass, vaccinazione e rilevazione casi di positivit\u00e0"},"content":{"rendered":"
Riportiamo a seguire nuovamente le novit\u00e0 di maggior impatto per le nostre imprese in modo corretto: <\/p>\n

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per coloro che compiono il cinquantesimo anno di et\u00e0 entro il 15 giugno 2022. (l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell\u2019assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione pu\u00f2 essere omessa o differita).
\nPer il periodo in cui la vaccinazione \u00e8 omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti obbligati, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagi.
\nDal 01\/02\/2022 \u00e8 prevista una sanzione di 100 euro, erogata dall’agenzia delle entrate mediante controlli automatici, per chi pur essendo soggetto obbligato (dal nuovo o dai vecchi decreti):
\nnon abbia iniziato il ciclo vaccinale primario;
\nnon abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
\nnon abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validit\u00e0 delle certificazioni verdi COVID-19
\nLe somme derivanti dalla riscossione di queste sanzioni saranno riversate nel fondo perle emergenze
\nper chi fosse rimasto infettato da SARS-CoV-2 vale il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
\nPer i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di et\u00e0 sar\u00e0 necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
\nI controlli spettano ai datori di lavoro con le consuete modalit\u00e0 per tutti i soggetti che svolgono attivit\u00e0 lavorative a qualunque titolo nei luoghi di lavoro
\nValgono le note sanzioni per mancato controllo e per chi accedesse ali luoghi di lavoro senza le prescritte certificazioni \u00e8 stabilita una sanzione da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari -secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
\nVigono le note regole di assenza ingiustificata e sospensione per gli inadempienti che lo comunicano.
\nil rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
\nSenza limiti di et\u00e0, l’obbligo vaccinale \u00e8 esteso al personale universitario cos\u00ec equiparato a quello scolastico.
\n\u00c8 esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:
\n dal 20\/01\/2022 – ai servizi alla persona
\ndal 01\/02\/2022 – a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivit\u00e0 commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona previste in apposito Decreto da emanarsi entro 15gg dalla data odierna
\ndal 20\/01\/2022 – colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all\u2019interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
\nLe verifiche che l\u2019accesso ai servizi, alle suddette attivit\u00e0 e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili<\/p>\n

Con Ordinanza n. 1\/2022 del 07\/01\/2022 inoltre, la Regione Liguria, ha modificato le regole di gestione dei test per l’individuazione di positivit\u00e0 e negativit\u00e0 all’invezione da COVID-19, al fine di arginare le difficolt\u00e0 connesse all’impennata di casi rilevate ed in particolare, dal 10\/01\/2022 al 31\/03\/2022:<\/p>\n

per la diagnosi di infezione pu\u00f2 essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare;
\nil test antigenico pu\u00f2 essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia;
\nsono autorizzati all\u2019esecuzione del test antigenico, ai fini di diagnosi di infezione e per la valutazione del termine di quarantena le AASSLL ma anche le Farmacie che aderiscono agli accordi e i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10\/01\/2022);
\nsono autorizzati all\u2019esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento: le AASSLL, i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10\/01\/2022);
\nai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, \u00e8 consentito lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test per la valutazione di termine delle misure presso i soggetti autorizzati indicati, nel pieno rispetto delle misure igienicosanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.);
\nla diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in pazienti ospedalizzati dovr\u00e0 essere confermata con test molecolare;
\ni risultati di test antigenici autosomministrati non possono essere inseriti sugli applicativi regionali e considerati per i provvedimenti successivi
\nle attivit\u00e0 di tracciamento e presa in carico dovranno essere prioritariamente rivolte alle categorie con aumentato rischio di sviluppare forme gravi, su operatori che lavorano a contatto con persone a rischio o
\nche forniscono assistenza a casi positivi, o che si trovano a vivere ed operare in contesti chiusi o affollati.<\/p><\/div>\n

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