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{"id":1002016,"date":"2022-01-10T14:00:34","date_gmt":"2022-01-10T13:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/sp.cna.it\/?p=1002016"},"modified":"2022-01-10T14:00:34","modified_gmt":"2022-01-10T13:00:34","slug":"legge-di-bilancio-2022-una-sintesi-delle-novita-fiscali-in-vigore-dal-1gennaio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sp.cna.it\/legge-di-bilancio-2022-una-sintesi-delle-novita-fiscali-in-vigore-dal-1gennaio\/","title":{"rendered":"Legge di Bilancio 2022: una sintesi delle novit\u00e0 fiscali in vigore dal 1\u00b0gennaio"},"content":{"rendered":"
Il 30 dicembre 2021, con 355 voti favorevoli e 45 contrari, \u00e8 stata approvata alla Camera la Legge di Bilancio 2022. Molte le novit\u00e0 per professionisti e imprese contenute anche nei decreti legge collegati, tra le quali spiccano la riforma delle aliquote irpef e la parziale abolizione del\u2019 lrap, oltre alle modifiche alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.<\/p>\n

Riepilogo delle principali novit\u00e0 fiscali contenute nella manovra:<\/p>\n

Revisione dell\u2019Irpef
\nLa Legge di Bilancio riduce le aliquote Irpef da 5 a 4: viene, infatti, soppressa l\u2019aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra i 50.000 Euro vengono tassati al 43%. Inoltre, vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.<\/p>\n

Trattamento integrativo
\nContinueranno a ricevere il trattamento integrativo i soggetti con un reddito fino a 15.000 Euro. Invece, i soggetti con reddito superiore alla predetta soglia inferiore a 28.000 Euro potranno ricevere il contributo, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente e assimilati da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti per mutui o contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti pervisti dall\u2019art. 15 del TUIR per le rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all\u2019imposta lorda. Qualora ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo \u00e8 riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 Euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l\u2019imposta lorda.<\/p>\n

Irap
\nDal 2022 \u00e8 prevista l\u2019esclusione dall\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive per le persone fisiche esercenti attivit\u00e0 commerciali ed esercenti arti professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell\u2019articolo 3 del D.Lgs. 446\/1997.<\/p>\n

Patent box
\nViene modificata la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell\u2019articolo 6 del DLn. 146\/2021, elevando dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall\u2019altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, viene eliminato il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.<\/p>\n

Iva
\nL\u2019aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l\u2019igiene femminile non compostabili dal 1\u00b0 gennaio 2022 passa dal 22 al 10%.<\/p>\n

Fondo transizione industriale
\nViene istituito un fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di Euro dal 2022, con l\u2019obiettivo di favorire l\u2019adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l\u2019efficientamento energetico, per il riutilizzo e l\u2019impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonch\u00e9 per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.<\/p>\n

Esenzione bollo
\nEstesa a tutto il 2022 l\u2019esenzione dell\u2019imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalit\u00e0 telematica.<\/p>\n

Sugar tax e plastic tax
\nSi posticipa al 1\u00b0 gennaio 2023 la decorrenza dell\u2019efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160\/2019).<\/p>\n

Agevolazioni edilizie
\nUn corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, viene prorogato il Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condomini e le persone fisiche viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione, dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell\u2019anno 2025.<\/p>\n

Viene escluso l\u2019obbligo del visto di conformit\u00e0 e dell\u2019asseverazione della congruit\u00e0 dei prezzi, introdotti dal DL antifrodi in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa ai bonus minori, per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unit\u00e0 immobiliari o sulle parti comuni dell\u2019edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate. Inoltre, sono prorogate fino al 2024:<\/p>\n

Le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonch\u00e9 per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
\nIl bonus verde.
\nInvece, il bonus facciate \u00e8 prorogato per il 2022 con percentuale di detraibilit\u00e0 ridotta dal 90 al 60%.<\/p>\n

Barriere architettoniche
\nDal 1\u00b0 gennaio 2022 \u00e8 prevista una detrazione del 75% finalizzata all\u2019abbattimento delle barriere architettoniche per tutto il 2022, con un limite di spesa variabile a seconda dell\u2019immobile. In particolare, per gli edifici unifamiliari il limite \u00e8 fissato a 50.000 Euro, 40.000 Euro per condomini di piccole entit\u00e0 e 30.000 euro per condomini con almeno 8 unit\u00e0 immobiliari.
\nNuova Sabatini e Fondo di Garanzia \u2013 A sostegno delle imprese vengono rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con ulteriori 3 miliardi fino al 2027.<\/p>\n

Crediti d\u2019imposta
\nVengono prorogati alcuni crediti d\u2019imposta, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. In particolare:<\/p>\n

Il credito d\u2019imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione gi\u00e0 prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di Euro
\nIl credito d\u2019imposta per le attivit\u00e0 di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica \u00e8 prorogato fino al periodo d\u2019imposta 2025, mantenendo, per i periodi d\u2019imposta 2022 e 2023, la misura del 10%
\nIl credito d\u2019imposta per le attivit\u00e0 di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, \u00e8 prorogato sino al periodo d\u2019imposta 2025 ed \u00e8 riconosciuto, per il periodo d\u2019imposta 2022, nella misura gi\u00e0 prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di Euro
\nIl credito d\u2019imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese \u00e8 prorogato per tutto il 2022 con importo massimo ridotto da 500.000 a 200.000 Euro.
\nEventi sismici
\nEsentate per il 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le attivit\u00e0 con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Vengono inoltre prorogate specifiche esenzioni tariffarie e l\u2019esenzione Imu per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici.<\/p>\n

Ulteriori interventi fiscali
\nEstesa al 2022 l\u2019esenzione ai fini Irpef, gi\u00e0 prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili viene elevato a 2 milioni di Euro.<\/p>\n

Delocalizzazioni
\nPer garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con pi\u00f9 di 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attivit\u00e0, licenziando almeno 50 lavoratori, 90 prima dovranno darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Mise e all\u2019Anpal.<\/p>\n

Bonus tv e decoder
\nRifinanziati gli incentivi per i bonus tv e decoder. Inoltre, i cittadini over 70, con un reddito inferiore a 20.000 Euro, potranno ricevere il decoder direttamente a domicilio.<\/p>\n

Aggregazioni tra imprese
\nSi proroga al 30 giugno 2022 l\u2019incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178\/2020) e viene ampliata la sua operativit\u00e0. L\u2019agevolazione consente al soggetto risultante da un\u2019operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d\u2019azienda, di trasformare in credito d\u2019imposta una quota di attivit\u00e0 per imposte anticipate (deferred tax asset \u2013 DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L\u2019incentivo viene altres\u00ec rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto \u2013 oltre a quello commisurato alla somma delle attivit\u00e0 \u2013 pari a 500 milioni di Euro. In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall\u2019art. 11, D.L. n. 34\/2019.<\/p>\n

Limite alle compensazioni
\nA decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388\/2000), resta confermato a 2 milione di Euro.<\/p>\n

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
\nSi prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l\u2019ottenimento delle agevolazioni per l\u2019acquisto della prima casa gi\u00e0 previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di et\u00e0, aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui (c.d. prima casa under 36). La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73\/2021), prevede l\u2019esenzione dall\u2019imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di propriet\u00e0 ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda propriet\u00e0, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 Euro annui. Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell\u2019anno in cui viene rogitato l\u2019atto.<\/p>\n

Inoltre, se la cessione dell\u2019abitazione \u00e8 soggetta ad IVA, l\u2019acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell\u2019anno in cui l\u2019atto \u00e8 rogitato, beneficia di un credito d\u2019imposta di importo pari a quello dell\u2019IVA versata in relazione all\u2019acquisto.<\/p>\n

Tale credito d\u2019imposta non d\u00e0 luogo a rimborsi ma pu\u00f2 essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell\u2019IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell\u2019acquisto. Il credito d\u2019imposta pu\u00f2 essere altres\u00ec utilizzato in compensazione.<\/p>\n

Prevista anche l\u2019esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.<\/p>\n

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
\nSi modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:<\/p>\n

\u2013 Si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti<\/p>\n

\u2013 Si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell\u2019unit\u00e0 immobiliare<\/p>\n

\u2013 Si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto<\/p>\n

\u2013 Si chiarisce che l\u2019immobile per cui spetta l\u2019agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso<\/p>\n

\u2013 Si eleva l\u2019importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell\u2019ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 Euro di detrazione.<\/p>\n

Agevolazioni fiscali per lo sport
\nPer gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilit\u00e0.<\/p>\n

Inoltre, si estende all\u2019anno 2022 la possibilit\u00e0 di fruire del credito d\u2019imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).<\/p>\n

IVA su bovini e suini
\nSi estende al 2022 l\u2019innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.<\/p>\n

Rivalutazione beni
\nSi modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d\u2019impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104\/2020).<\/p>\n

Pi\u00f9 in dettaglio:<\/p>\n

\u2013 Vengono fissati limiti alla deducibilit\u00e0, ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attivit\u00e0 immateriali d\u2019impresa<\/p>\n

\u2013 Sono fissate le modalit\u00e0 di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione pu\u00f2 essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un\u2019imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l\u2019importo del valore risultante dalla rivalutazione<\/p>\n

\u2013 In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l\u2019efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall\u2019esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti<\/p>\n

\u2013 Si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una gi\u00e0 effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.<\/p>\n

Cashback
\nSi fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l\u2019utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma gi\u00e0 prevista per il secondo semestre 2021.<\/p>\n

Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
\nL\u2019obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario \u00e8 inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o pi\u00f9 cartelle di pagamento, non si applica per l\u2019erogazione da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.<\/p>\n

Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro
\nSlitta al 1\u00b0 gennaio 2024 l\u2019entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell\u2019IVA (applicabili, fra l\u2019altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal D.L. n. 146\/2021. Ci si riferisce, in particolare, all\u2019art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro.<\/p>\n

Canone unico patrimoniale
\nSi proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147\/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:<\/p>\n

\u2013 L\u2019esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonch\u00e9 del canone per l\u2019occupazione delle aree destinate ai mercati<\/p>\n

\u2013 Le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l\u2019occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gi\u00e0 concesse<\/p>\n

\u2013 Le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell\u2019emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.<\/p>\n

Sospensione ammortamento
\nSi estende, a specifiche condizioni, la facolt\u00e0 di non effettuare una percentuale dell\u2019ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all\u2019esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell\u2019ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies , D.L. n. 104\/2020). Nel dettaglio, l\u2019agevolazione viene estesa all\u2019esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell\u2019esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell\u2019ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.<\/p>\n

Cartelle di pagamento
\nSi estende il termine per l\u2019adempimento dell\u2019obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1\u00b0 gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni. <\/p>\n

Versamenti associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche
\nSospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e societ\u00e0 sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell\u2019ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.<\/p>\n

Si tratta dei versamenti:<\/p>\n

a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600\/1973) che tali soggetti operano in qualit\u00e0 di sostituti d\u2019imposta, dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
\nb) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l\u2019assicurazione
\nobbligatoria, dal 1\u00b0 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;<\/p>\n

c) dell\u2019IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
\nd) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
\nI versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un\u2019unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre2022).<\/p>\n

Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
\nViene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonch\u00e9 per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.<\/p>\n

Accise
\nSi apportano modifiche all\u2019accisa sulla birra stabilendo che:<\/p>\n

\u2013 La misura della riduzione dell\u2019accisa sulla birra per i micro birrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%<\/p>\n

\u2013 Sono introdotte specifiche misure di riduzione dell\u2019accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022<\/p>\n

\u2013 Si riduce, limitatamente all\u2019anno 2022, la misura dell\u2019accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell\u2019accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023.<\/p><\/div>\n

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Il 30 dicembre 2021, con 355 voti favorevoli e 45 contrari, \u00e8 stata approvata alla Camera la Legge di Bilancio 2022. Molte le novit\u00e0 per professionisti e imprese contenute anche…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1002017,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[146],"tags":[837,184,478,208,835],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002016"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1002016"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1002018,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002016\/revisions\/1002018"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1002017"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1002016"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1002016"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sp.cna.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1002016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}