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{"id":1002607,"date":"2022-05-02T12:29:22","date_gmt":"2022-05-02T10:29:22","guid":{"rendered":"https:\/\/sp.cna.it\/?p=1002607"},"modified":"2022-05-02T17:09:29","modified_gmt":"2022-05-02T15:09:29","slug":"emergenza-covid19-riepilogo-adempimenti-dal-1-maggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sp.cna.it\/emergenza-covid19-riepilogo-adempimenti-dal-1-maggio\/","title":{"rendered":"Emergenza COVID19: riepilogo adempimenti dal 1\u00b0 Maggio"},"content":{"rendered":"
Cna Cetus La Spezia riepiloga in modo organico le principali conferme e novit\u00e0 in tema di prevenzione e protezione da covid-19 a partire dal 1\u00b0 Maggio, indicate nelle precedenti informative, integrate con le l\u2019ordinanza del Ministero della Salute.
\nIl riepilogo \u00e8 lungo ma con lo scopo di essere il pi\u00f9 esaustivo possibile:<\/p>\n

Protocolli aziendali<\/p>\n

E\u2019 raccomandato, in assenza di ulteriori future istruzioni e\/o accordi nazionali, mantenere in vigore le misure in essere gi\u00e0 consolidate da tempo, tenendo conto ovviamente dell\u2019alleggerimento delle prescrizioni avvenuto negli ultimi tempi.<\/p>\n

Si ricorda inoltre che l\u2019applicazione dei protocolli aziendali garantisce anche l\u2019esimente da responsabilit\u00e0 per i datori di lavoro, prevista dall\u2019art. 29 bis del DL 23\/2021, articolo che dichiara l\u2019adozione o il mantenimento dei protocolli come adempimento degli obblighi previsti all\u2019art. 2087 c.c.<\/p>\n

Si considerano tuttavia superati i seguenti contenuti dei protocolli aziendali:<\/p>\n

le regole sull\u2019ingresso del personale in azienda sono superate dalle regole sul Green Pass, cos\u00ec come modificate dal DL 24\/2022.
\nle regole per la riammissione al lavoro sono superate dall\u2019art. 4 DL 24\/2022 e dalla circolare del Ministero della Salute del 30\/3\/2022 sull\u2019isolamento e il regime di autosorveglianza.
\nResta la facolt\u00e0, ma non l\u2019obbligo, del controllo della temperatura.
\nPer quanto riguarda le misure di ingresso dei fornitori, il rigoroso divieto di accesso agli uffici pu\u00f2 ritenersi sostituito dalle regole sul Green Pass, cos\u00ec come modificate dal DL 24\/2022.
\nPossano ritenersi superate le sanificazioni straordinarie, si raccomanda di mantenere cicli di disinfezione\/sanificazione.
\nSui DPI, come previsto dal DL 24\/2002, nei luoghi di lavoro si andr\u00e0 verso un superamento delle mascherine chirurgiche o di livello superiore (es. FfP2) dopo il 30\/4\/2002, salvo modifiche normative che intervengano in questi giorni. Resta fermo l\u2019uso di DPI in ragione dei rischi cui il lavoratore \u00e8 esposto in base alla mansione specifica.
\nSono superati i divieti alle riunioni ed alle trasferte.
\nLe regole sulla formazione sono superate dalle regole sul Green Pass, cos\u00ec come modificate dal DL 24\/2022, e dalle attuali linee guida per la ripresa delle attivit\u00e0 economiche e sociali, in particolare quelle sui \u201cCorsi di formazione\u201d di cui all\u2019Ordinanza del Ministero della Salute 1\u00b0 aprile 2022.
\nIn merito alla sorveglianza sanitaria la collaborazione richiesta al medico competente per l\u2019individuazione di contatti stretti di positivi al Covid19 \u00e8 di fatto sorpassata dal regime di autosorveglianza definito per tali soggetti dalla circolare del Ministero della Salute del 30\/3\/2002. Si ricorda che \u00e8 stata mantenuta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino al 30\/6 prossimo.
\nsono prorogate al 30 giugno 2022 delle regole semplificate sullo smart working di cui all\u2019art. 90, commi 3, 4 del DL 34\/2020 (allegato B, punto 2).<\/p>\n

Scadenze ambientali e di sicurezza<\/p>\n

Considerando la cessazione dello stato di emergenza, tutti gli atti che, in forza dell\u2019art.103 co.2 della L. 27 di conversione del D.L.18\/2020 (cosiddetto “Cura Italia”), conservano validit\u00e0 fino al 29 giugno 2022, entro tale termine dovranno essere rinnovati.<\/p>\n

Rientrano nella proroga tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi:<\/p>\n

– in scadenza tra il 31\/1\/2020 e il 31\/3\/2022 (data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza);<\/p>\n

– scaduti tra il 1\/8\/2020 ed il 4\/12\/2020 e che non sono stati rinnovati,<\/p>\n

es. in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro, si fa riferimento a:<\/p>\n

tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (\u00e8 esclusa dalla proroga la formazione per neoassunti, stagisti, ecc. che va iniziata subito il primo giorno e terminata entro 60 gg. dall’assunzione);
\nle autorizzazioni o comunicazioni ambientali (es: Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, Autorizzazione in Via Generale – AVG in materia di emissioni in atmosfera, comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata, autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti, Autorizzazione Integrata Ambientale \u2013 AIA, ecc.); c) le autorizzazioni o comunicazioni in materia di prevenzione incendi;
\niscrizioni Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n.16\/2021 ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validit\u00e0 fino al 29 giugno 2022. Resta comunque ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. Viene inoltre evidenziato che per le iscrizioni per le quali \u00e8 necessario presentare garanzie finanziarie, occorre presentare un’apposita garanzia, o un’appendice di quella gi\u00e0 presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell’iscrizione ed il 29 giugno 2022.
\nvalidit\u00e0 certificati Fgas: i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146\/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, avranno validit\u00e0 per i 90 giorni successivi alla cessazione dell\u2019emergenza (29 giugno 2022). Oltre tale data, tutti i certificati scaduti non saranno pi\u00f9 validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, cos\u00ec come previsto dalla normativa vigente.<\/p>\n

Isolamento e quarantena<\/p>\n

Sono state definitivamente eliminate le quarantene precauzionali, ai contatti stretti con persone positive, casi per i quali oggi \u00e8 applicato il solo regime dell\u2019auto sorveglianza (10 gg di mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti + test antigenico rapido alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5\u00b0 giorno successivo all\u2019ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid19);<\/p>\n

vaccinazioni<\/p>\n

fino al 15 giugno 2022 permane l\u2019obbligo vaccinale per gli over 50 (prevista sanzione \u20ac 100 per gli inadempienti), per il personale scolastico, della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria, personale delle universit\u00e0, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonch\u00e9 al personale dei Corpi forestali; in particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivit\u00e0 didattiche a contatto con gli alunni
\nsino al 31 dicembre 2022 permane l\u2019obbligo vaccinale, che continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attivit\u00e0 lavorative dei soggetti obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie, personale delle strutture articolo 8-ter DLgs n. 502\/92.<\/p>\n

Green pass<\/p>\n

Dal 1\u00b0 Maggio decade l\u2019obbligo di:<\/p>\n

di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche per gli over 50 nei luoghi di lavoro privati a chiunque acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande;
\ngreen pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (art. 6, comma 5);
\ngreen pass base per mense, catering continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all\u2019aperto (art. 6, comma 2);
\nobbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
\ngreen pass rafforzato per accedere piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attivit\u00e0 al chiuso, feste, cerimonie civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casin\u00f2, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso (art. 7, comma 1);
\ninoltre,<\/p>\n

fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass (ciclo vaccinale primario + richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di
\nvisitatori ai reparti di degenza degli ospedali (art. 7, comma 2);
\nfino al 31.12.2022 permane l\u2019obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
\nfino al 31.12.2022 permane l\u2019obbligo di green pass rafforzato per il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle universit\u00e0, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.<\/p>\n

Mascherine<\/p>\n

Dal 1\u00b0 Maggio decade l\u2019obbligo di:<\/p>\n

mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori nei luoghi di lavoro;
\nDPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sotto indicati,<\/p>\n

Rimane l\u2019obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:<\/p>\n

per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (obbligo di controllo in capo ai vettori o loro delegati):
\n1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;<\/p>\n

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;<\/p>\n

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocit\u00e0;<\/p>\n

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega pi\u00f9 di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;<\/p>\n

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;<\/p>\n

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;<\/p>\n

per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonch\u00e9 per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).
\nai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).<\/p>\n

\u00c8 comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.<\/p>\n

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:<\/p>\n

i bambini di et\u00e0 inferiore ai sei anni;
\nle persone con patologie o disabilit\u00e0 incompatibili con l’uso della mascherina, nonch\u00e9 le persone che devono comunicare con una persona con disabilit\u00e0 in modo da non poter fare uso del dispositivo;
\ni soggetti che stanno svolgendo attivit\u00e0 sportiva.<\/p><\/div>\n

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