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Cna Cetus La Spezia riepiloga in modo organico le principali conferme e novità in tema di prevenzione e protezione da covid-19 a partire dal 1° Maggio, indicate nelle precedenti informative, integrate con le l’ordinanza del Ministero della Salute.
Il riepilogo è lungo ma con lo scopo di essere il più esaustivo possibile:

Protocolli aziendali

E’ raccomandato, in assenza di ulteriori future istruzioni e/o accordi nazionali, mantenere in vigore le misure in essere già consolidate da tempo, tenendo conto ovviamente dell’alleggerimento delle prescrizioni avvenuto negli ultimi tempi.

Si ricorda inoltre che l’applicazione dei protocolli aziendali garantisce anche l’esimente da responsabilità per i datori di lavoro, prevista dall’art. 29 bis del DL 23/2021, articolo che dichiara l’adozione o il mantenimento dei protocolli come adempimento degli obblighi previsti all’art. 2087 c.c.

Si considerano tuttavia superati i seguenti contenuti dei protocolli aziendali:

le regole sull’ingresso del personale in azienda sono superate dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022.
le regole per la riammissione al lavoro sono superate dall’art. 4 DL 24/2022 e dalla circolare del Ministero della Salute del 30/3/2022 sull’isolamento e il regime di autosorveglianza.
Resta la facoltà, ma non l’obbligo, del controllo della temperatura.
Per quanto riguarda le misure di ingresso dei fornitori, il rigoroso divieto di accesso agli uffici può ritenersi sostituito dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022.
Possano ritenersi superate le sanificazioni straordinarie, si raccomanda di mantenere cicli di disinfezione/sanificazione.
Sui DPI, come previsto dal DL 24/2002, nei luoghi di lavoro si andrà verso un superamento delle mascherine chirurgiche o di livello superiore (es. FfP2) dopo il 30/4/2002, salvo modifiche normative che intervengano in questi giorni. Resta fermo l’uso di DPI in ragione dei rischi cui il lavoratore è esposto in base alla mansione specifica.
Sono superati i divieti alle riunioni ed alle trasferte.
Le regole sulla formazione sono superate dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022, e dalle attuali linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, in particolare quelle sui “Corsi di formazione” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022.
In merito alla sorveglianza sanitaria la collaborazione richiesta al medico competente per l’individuazione di contatti stretti di positivi al Covid19 è di fatto sorpassata dal regime di autosorveglianza definito per tali soggetti dalla circolare del Ministero della Salute del 30/3/2002. Si ricorda che è stata mantenuta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino al 30/6 prossimo.
sono prorogate al 30 giugno 2022 delle regole semplificate sullo smart working di cui all’art. 90, commi 3, 4 del DL 34/2020 (allegato B, punto 2).

Scadenze ambientali e di sicurezza

Considerando la cessazione dello stato di emergenza, tutti gli atti che, in forza dell’art.103 co.2 della L. 27 di conversione del D.L.18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”), conservano validità fino al 29 giugno 2022, entro tale termine dovranno essere rinnovati.

Rientrano nella proroga tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi:

– in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza);

– scaduti tra il 1/8/2020 ed il 4/12/2020 e che non sono stati rinnovati,

es. in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro, si fa riferimento a:

tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (è esclusa dalla proroga la formazione per neoassunti, stagisti, ecc. che va iniziata subito il primo giorno e terminata entro 60 gg. dall’assunzione);
le autorizzazioni o comunicazioni ambientali (es: Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, Autorizzazione in Via Generale – AVG in materia di emissioni in atmosfera, comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata, autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti, Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, ecc.); c) le autorizzazioni o comunicazioni in materia di prevenzione incendi;
iscrizioni Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n.16/2021 ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Resta comunque ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. Viene inoltre evidenziato che per le iscrizioni per le quali è necessario presentare garanzie finanziarie, occorre presentare un’apposita garanzia, o un’appendice di quella già presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell’iscrizione ed il 29 giugno 2022.
validità certificati Fgas: i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022). Oltre tale data, tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.

Isolamento e quarantena

Sono state definitivamente eliminate le quarantene precauzionali, ai contatti stretti con persone positive, casi per i quali oggi è applicato il solo regime dell’auto sorveglianza (10 gg di mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti + test antigenico rapido alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid19);

vaccinazioni

fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per gli over 50 (prevista sanzione € 100 per gli inadempienti), per il personale scolastico, della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria, personale delle università, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale dei Corpi forestali; in particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni
sino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, che continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie, personale delle strutture articolo 8-ter DLgs n. 502/92.

Green pass

Dal 1° Maggio decade l’obbligo di:

di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche per gli over 50 nei luoghi di lavoro privati a chiunque acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande;
green pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (art. 6, comma 5);
green pass base per mense, catering continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all’aperto (art. 6, comma 2);
obbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
green pass rafforzato per accedere piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso, feste, cerimonie civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso (art. 7, comma 1);
inoltre,

fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass (ciclo vaccinale primario + richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di
visitatori ai reparti di degenza degli ospedali (art. 7, comma 2);
fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.

Mascherine

Dal 1° Maggio decade l’obbligo di:

mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori nei luoghi di lavoro;
DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sotto indicati,

Rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (obbligo di controllo in capo ai vettori o loro delegati):
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).
ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

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Nuove disposizioni anti- Covid in vigore dal 1 Aprile 2022 https://sp.cna.it/nuove-disposizioni-anti-covid-in-vigore-dal-1-aprile-2022/ Tue, 29 Mar 2022 09:04:38 +0000 https://sp.cna.it/?p=1002419 Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile. Fino al 30...

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Dal 25 marzo 2022 accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test) per tutti, compresi gli over 50, fino al 30 aprile.
Fino al 30 aprile 2022 sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale(DPI) , le mascherine chirurgiche; Resta l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine in tutti i luoghi chiusi.

Dal 1° Aprile cade l’obbligo di Green Pass per la ristorazione all’aperto; Per le attività del commercio e per i servizi alla persona ( Estetista, parrucchiere e tatuatore);
A decorrere dal 1° aprile 2022, con il Green Pass Base ( vaccinazione, guarigione da Covid e Test) è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività: – mense e catering continuativo su base contrattuale;
servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.
Mentre con Green Pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) è possibile entrare in piscine, palestre, convegni e congressi, feste comunque denominate, conseguenti e non, alle cerimonie civili e religiose.
Rimane confermato l’obbligo del Green Pass rafforzato fino al 30 aprile 2022 per centri benessere.
Quarantene e isolamento. Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus e non saranno più necessarie le quarantene precauzionali infatti: chiunque (e quindi non ci sono differenze tra vari livelli di vaccinazione) abbia avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).

Fino al 15 giugno, per gli over 50, resta ferma la regola generale dell’obbligo di vaccinazione. Tuttavia, lo stesso decreto (art. 8 comma 6) stabilisce che, fino al 30 aprile 2022, l’accesso ai luoghi di lavoro per titolari e lavoratori (anche over 50) è consentito con Green Pass base. In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dei Ministeri competenti, continueranno a trovare applicazione i protocolli e le linee guida esistenti, che potranno essere adeguati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni (art. 3)

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Emergenze Covid-19: nuove regole green pass, vaccinazione e rilevazione casi di positività https://sp.cna.it/emergenze-covid-19-riepilogo-nuove-regole-di-quarantena-e-isolamento/ Wed, 05 Jan 2022 15:28:54 +0000 https://sp.cna.it/?p=1001971 Riportiamo a seguire nuovamente le novità di maggior impatto per le nostre imprese in modo corretto: Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per...

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Riportiamo a seguire nuovamente le novità di maggior impatto per le nostre imprese in modo corretto:

Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022. (l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita).
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti obbligati, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagi.
Dal 01/02/2022 è prevista una sanzione di 100 euro, erogata dall’agenzia delle entrate mediante controlli automatici, per chi pur essendo soggetto obbligato (dal nuovo o dai vecchi decreti):
non abbia iniziato il ciclo vaccinale primario;
non abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
Le somme derivanti dalla riscossione di queste sanzioni saranno riversate nel fondo perle emergenze
per chi fosse rimasto infettato da SARS-CoV-2 vale il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
I controlli spettano ai datori di lavoro con le consuete modalità per tutti i soggetti che svolgono attività lavorative a qualunque titolo nei luoghi di lavoro
Valgono le note sanzioni per mancato controllo e per chi accedesse ali luoghi di lavoro senza le prescritte certificazioni è stabilita una sanzione da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari -secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Vigono le note regole di assenza ingiustificata e sospensione per gli inadempienti che lo comunicano.
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:
dal 20/01/2022 – ai servizi alla persona
dal 01/02/2022 – a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona previste in apposito Decreto da emanarsi entro 15gg dalla data odierna
dal 20/01/2022 – colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle suddette attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili

Con Ordinanza n. 1/2022 del 07/01/2022 inoltre, la Regione Liguria, ha modificato le regole di gestione dei test per l’individuazione di positività e negatività all’invezione da COVID-19, al fine di arginare le difficoltà connesse all’impennata di casi rilevate ed in particolare, dal 10/01/2022 al 31/03/2022:

per la diagnosi di infezione può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare;
il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia;
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico, ai fini di diagnosi di infezione e per la valutazione del termine di quarantena le AASSLL ma anche le Farmacie che aderiscono agli accordi e i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento: le AASSLL, i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
ai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test per la valutazione di termine delle misure presso i soggetti autorizzati indicati, nel pieno rispetto delle misure igienicosanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.);
la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in pazienti ospedalizzati dovrà essere confermata con test molecolare;
i risultati di test antigenici autosomministrati non possono essere inseriti sugli applicativi regionali e considerati per i provvedimenti successivi
le attività di tracciamento e presa in carico dovranno essere prioritariamente rivolte alle categorie con aumentato rischio di sviluppare forme gravi, su operatori che lavorano a contatto con persone a rischio o
che forniscono assistenza a casi positivi, o che si trovano a vivere ed operare in contesti chiusi o affollati.

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Emergenza COVID19, nuove modalità di utilizzo del green pass https://sp.cna.it/emergenza-covid19-nuove-modalita-di-utilizzo-del-green-pass/ Tue, 27 Jul 2021 08:13:00 +0000 https://sp.cna.it/?p=988891 Le informazioni sull’argomento green pass stanno girando velocemente, ma crediamo sia utile il riepilogo sotto riportato. E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ;...

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Le informazioni sull’argomento green pass stanno girando velocemente, ma crediamo sia utile il riepilogo sotto riportato.

E’ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale ;

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

Concorsi pubblici.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

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