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Emergenza COVID19: riepilogo adempimenti dal 1° Maggio - CNA La Spezia
Cna Cetus La Spezia riepiloga in modo organico le principali conferme e novità in tema di prevenzione e protezione da covid-19 a partire dal 1° Maggio, indicate nelle precedenti informative, integrate con le l’ordinanza del Ministero della Salute.
Il riepilogo è lungo ma con lo scopo di essere il più esaustivo possibile:

Protocolli aziendali

E’ raccomandato, in assenza di ulteriori future istruzioni e/o accordi nazionali, mantenere in vigore le misure in essere già consolidate da tempo, tenendo conto ovviamente dell’alleggerimento delle prescrizioni avvenuto negli ultimi tempi.

Si ricorda inoltre che l’applicazione dei protocolli aziendali garantisce anche l’esimente da responsabilità per i datori di lavoro, prevista dall’art. 29 bis del DL 23/2021, articolo che dichiara l’adozione o il mantenimento dei protocolli come adempimento degli obblighi previsti all’art. 2087 c.c.

Si considerano tuttavia superati i seguenti contenuti dei protocolli aziendali:

le regole sull’ingresso del personale in azienda sono superate dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022.
le regole per la riammissione al lavoro sono superate dall’art. 4 DL 24/2022 e dalla circolare del Ministero della Salute del 30/3/2022 sull’isolamento e il regime di autosorveglianza.
Resta la facoltà, ma non l’obbligo, del controllo della temperatura.
Per quanto riguarda le misure di ingresso dei fornitori, il rigoroso divieto di accesso agli uffici può ritenersi sostituito dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022.
Possano ritenersi superate le sanificazioni straordinarie, si raccomanda di mantenere cicli di disinfezione/sanificazione.
Sui DPI, come previsto dal DL 24/2002, nei luoghi di lavoro si andrà verso un superamento delle mascherine chirurgiche o di livello superiore (es. FfP2) dopo il 30/4/2002, salvo modifiche normative che intervengano in questi giorni. Resta fermo l’uso di DPI in ragione dei rischi cui il lavoratore è esposto in base alla mansione specifica.
Sono superati i divieti alle riunioni ed alle trasferte.
Le regole sulla formazione sono superate dalle regole sul Green Pass, così come modificate dal DL 24/2022, e dalle attuali linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, in particolare quelle sui “Corsi di formazione” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022.
In merito alla sorveglianza sanitaria la collaborazione richiesta al medico competente per l’individuazione di contatti stretti di positivi al Covid19 è di fatto sorpassata dal regime di autosorveglianza definito per tali soggetti dalla circolare del Ministero della Salute del 30/3/2002. Si ricorda che è stata mantenuta la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili fino al 30/6 prossimo.
sono prorogate al 30 giugno 2022 delle regole semplificate sullo smart working di cui all’art. 90, commi 3, 4 del DL 34/2020 (allegato B, punto 2).

Scadenze ambientali e di sicurezza

Considerando la cessazione dello stato di emergenza, tutti gli atti che, in forza dell’art.103 co.2 della L. 27 di conversione del D.L.18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”), conservano validità fino al 29 giugno 2022, entro tale termine dovranno essere rinnovati.

Rientrano nella proroga tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi:

– in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022 (data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza);

– scaduti tra il 1/8/2020 ed il 4/12/2020 e che non sono stati rinnovati,

es. in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro, si fa riferimento a:

tutti gli attestati per la formazione base, gli aggiornamenti e le abilitazioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (è esclusa dalla proroga la formazione per neoassunti, stagisti, ecc. che va iniziata subito il primo giorno e terminata entro 60 gg. dall’assunzione);
le autorizzazioni o comunicazioni ambientali (es: Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, Autorizzazione in Via Generale – AVG in materia di emissioni in atmosfera, comunicazioni recupero rifiuti in forma semplificata, autorizzazioni ordinarie in materia di rifiuti, Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA, ecc.); c) le autorizzazioni o comunicazioni in materia di prevenzione incendi;
iscrizioni Albo Gestori Ambientali: il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con circolare n.16/2021 ha disposto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022. Resta comunque ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto. Viene inoltre evidenziato che per le iscrizioni per le quali è necessario presentare garanzie finanziarie, occorre presentare un’apposita garanzia, o un’appendice di quella già presentata, a copertura del periodo intercorrente tra la scadenza dell’iscrizione ed il 29 giugno 2022.
validità certificati Fgas: i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022, avranno validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza (29 giugno 2022). Oltre tale data, tutti i certificati scaduti non saranno più validi e dovranno essere rinnovati con apposito iter, così come previsto dalla normativa vigente.

Isolamento e quarantena

Sono state definitivamente eliminate le quarantene precauzionali, ai contatti stretti con persone positive, casi per i quali oggi è applicato il solo regime dell’auto sorveglianza (10 gg di mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti + test antigenico rapido alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid19);

vaccinazioni

fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per gli over 50 (prevista sanzione € 100 per gli inadempienti), per il personale scolastico, della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, amministrazione penitenziaria, personale delle università, degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al personale dei Corpi forestali; in particolare per personale docente ed educativo della scuola la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni
sino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, che continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati al vaccino, per il personale del comparto sanitario, ossia personale medico e sanitario in generale (esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio sanitarie, personale delle strutture articolo 8-ter DLgs n. 502/92.

Green pass

Dal 1° Maggio decade l’obbligo di:

di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass base anche per gli over 50 nei luoghi di lavoro privati a chiunque acceda, ivi compresi i titolari dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande;
green pass base per accedere ai trasporti effettuati da aeromobili, navi e traghetti interregionali ad eccezione dei collegamenti nello stretto di Messina e di quelli per le Isole Tremiti, treni e autobus interregionali, autobus a noleggio con conducente, a lunga percorrenza (art. 6, comma 5);
green pass base per mense, catering continuativo, servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi con i detenuti degli istituti penitenziari per adulti o minori, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive all’aperto (art. 6, comma 2);
obbligo di green pass base per chiunque acceda in ambito scolastico, educativo e formativo;
green pass rafforzato per accedere piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, convegni, congressi, centri culturali, sociali e ricreativi per attività al chiuso, feste, cerimonie civili e religiose al chiuso, sale da gioco sale scommesse, bingo e casinò, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso (art. 7, comma 1);
inoltre,

fino al 31 dicembre 2022 permane il green pass (ciclo vaccinale primario + richiamo) per accesso familiari e visitatori di Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani e in quelle socio assistenziali, e per accesso di
visitatori ai reparti di degenza degli ospedali (art. 7, comma 2);
fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali che ospitano persone fragili, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
fino al 31.12.2022 permane l’obbligo di green pass rafforzato per il personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori e dei corpi forestali.

Mascherine

Dal 1° Maggio decade l’obbligo di:

mascherine chirurgiche o di livello superiore per i lavoratori nei luoghi di lavoro;
DPI delle vie respiratorie (anche chirurgiche) in tutti i locali al chiuso diversi da quelli sotto indicati,

Rimane l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo (obbligo di controllo in capo ai vettori o loro delegati):
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).
ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (obbligo di controllo in capo ai titolari o gestori).

È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.