Il Consiglio Direttivo di EBNA del 28/07/2022, al fine di adeguare le modalità operative e gestionali all’accordo interconfederale del 17 dicembre 2021
DELIBERA QUANTO SEGUE:
Fermo restando che tutte le imprese artigiane sono tenute per legge al versamento di FSBA, per ogni impresa che aderisce alla bilateralità artigiana di EBNA e ad eventuali versamenti previsti della bilateralità regionale pur non applicando un CCNL del Comparto, la quota di contribuzione mensile viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part time e contratto di apprendistato) a partire dal 1° agosto 2022
Anche le Imprese non artigiane che applicano i CCNL sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e le federazioni di categoria di CGIL, CISL, UIL versano la quota fissa di €11,65 mensili con la decorrenza stabilita dagli stessi CCNL.
Le Imprese non artigiane che applicano altri CCNL e aderiscono al sistema della Bilateralità Nazionale EBNA a far data dal 01 agosto 2022 adeguano la quota di contribuzione versando € 11,65 mensili per dodici mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part time e contratto di apprendistato) più i contributi dovuti alla bilateralità Regionale.
Dal 1° gennaio 2022 per le imprese classificate con CSC diverso da 4 (non artigiane), con un numero di dipendenti pari o inferiore a 5, è cessato il versamento dello 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale, finalizzato al sostegno al reddito. Pertanto queste imprese, fermi restando gli ulteriori obblighi di legge, versano, a partire dalla data del rinnovo del CCNL, la quota di euro 11,65 mensili.
A decorrere dal 1° luglio 2022, EBNA prevede la restituzione di quote in caso di eventuali errori di versamento, i quali devono essere segnalati tramite la specifica procedura, già attiva, entro i 24 mesi successivi.