Con circolare il Ministero della Salute (Prot. n. 9498 del 4/2/2022) ha aggiornato le regole per quarantena e autosorveglianza alla luce del parere espresso dal CTS e del Decreto Legge n. 5 del 04 febbraio 2022, per le casistiche sotto riportate:
In caso di contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
ai soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ossia che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che:
abbiano ricevuto la dose booster, oppure
abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. Va effettuato un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Restano invariate le precedenti regole sulle altre casistiche qui non descritte.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 5 del 4 febbraio 2022,a conferma di quanto anticipato dal Comunicato stampa del Consiglio dei ministri, tra le diverse disposizioni introdotte dal provvedimento, si possono richiamare:
– non necessitano di ulteriori dosi di richiamo le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la somministrazione della terza dose o a seguito di guarigione successiva al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della relativa dose di richiamo;
– per coloro che sono in possesso di Green Pass “rafforzato” (avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione), sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse;
– per coloro che provengono da uno Stato estero e in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia), nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass “rafforzato” previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Le disposizioni contenute nel Decreto-legge, salvo specifiche decorrenze, sono in vigore dal 5 febbraio 2022.