Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni ed anche per coloro che compiono il cinquantesimo anno di età entro il 15 giugno 2022. (l’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita).
Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti obbligati, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagi.
Dal 01/02/2022 è prevista una sanzione di 100 euro, erogata dall’agenzia delle entrate mediante controlli automatici, per chi pur essendo soggetto obbligato (dal nuovo o dai vecchi decreti):
non abbia iniziato il ciclo vaccinale primario;
non abbia effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19
Le somme derivanti dalla riscossione di queste sanzioni saranno riversate nel fondo perle emergenze
per chi fosse rimasto infettato da SARS-CoV-2 vale il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
I controlli spettano ai datori di lavoro con le consuete modalità per tutti i soggetti che svolgono attività lavorative a qualunque titolo nei luoghi di lavoro
Valgono le note sanzioni per mancato controllo e per chi accedesse ali luoghi di lavoro senza le prescritte certificazioni è stabilita una sanzione da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari -secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Vigono le note regole di assenza ingiustificata e sospensione per gli inadempienti che lo comunicano.
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono:
dal 20/01/2022 – ai servizi alla persona
dal 01/02/2022 – a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona previste in apposito Decreto da emanarsi entro 15gg dalla data odierna
dal 20/01/2022 – colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle suddette attività e agli uffici avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili
Con Ordinanza n. 1/2022 del 07/01/2022 inoltre, la Regione Liguria, ha modificato le regole di gestione dei test per l’individuazione di positività e negatività all’invezione da COVID-19, al fine di arginare le difficoltà connesse all’impennata di casi rilevate ed in particolare, dal 10/01/2022 al 31/03/2022:
per la diagnosi di infezione può essere utilizzato il test antigenico, il cui risultato non necessita della conferma con test molecolare;
il test antigenico può essere impiegato per la valutazione del termine di isolamento e quarantena secondo la vigente normativa in materia;
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico, ai fini di diagnosi di infezione e per la valutazione del termine di quarantena le AASSLL ma anche le Farmacie che aderiscono agli accordi e i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
sono autorizzati all’esecuzione del test antigenico per la valutazione del termine di isolamento: le AASSLL, i laboratori privati accreditati e altri erogatori autorizzati (questo anche per eventi di 21gg antecedenti al 10/01/2022);
ai pazienti in isolamento e ai soggetti in quarantena, decorso il numero minimo di giorni e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, è consentito lasciare il proprio domicilio per andare a effettuare i test per la valutazione di termine delle misure presso i soggetti autorizzati indicati, nel pieno rispetto delle misure igienicosanitarie volte a impedire la trasmissione (utilizzo mezzo proprio, impiego mascherine FFP2, mantenimento del distanziamento, ecc.);
la diagnosi di infezione da SARS-CoV2 in pazienti ospedalizzati dovrà essere confermata con test molecolare;
i risultati di test antigenici autosomministrati non possono essere inseriti sugli applicativi regionali e considerati per i provvedimenti successivi
le attività di tracciamento e presa in carico dovranno essere prioritariamente rivolte alle categorie con aumentato rischio di sviluppare forme gravi, su operatori che lavorano a contatto con persone a rischio o
che forniscono assistenza a casi positivi, o che si trovano a vivere ed operare in contesti chiusi o affollati.