la legge di Bilancio 2021 istituisce il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», presso il Ministero dello Sviluppo Economico e seppur con una dotazione di 20 milioni di euro per le annualità 2021-2022, rappresenta un indubbio passo in avanti, per averne dato definizione e ruolo.
La legge di Bilancio stabilisce che: per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
Solo in ambito CNA le imprese creative, coinvolgono oltre alla nostra Unione, CNA Comunicazione, CNA Produzione, CNA Cinema e Audiovisivo e CNA Professioni. Nei prossimi giorni sentiremo il Ministero dello Sviluppo Economico con il quale sapete siamo impegnati per la realizzazione del Tavolo dell’Artigianato Artistico e, vi aggiorneremo sugli sviluppi.
112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attivita’ dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.109. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialita’ e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonche’ con le universita’ e gli enti di ricerca, anche attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attivita’ di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
111. Nell’ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche dei territori, e’ promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l’attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;
b) all’individuazione dei codici ATECO che classificano le attivita’ dei settori indicati al comma 111;
c) alle modalita’ e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonche’ alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l’accesso a canali alternativi di finanziamento.