CNA AGROALIMENTARI ha inviato NOTA al capo gabinetto del Ministero dell’Interno, nel quale si segnala una errata interpretazione del DPCM, relativamente all’art.1 comma 10 lett.GG, richiamata nella circolare del Ministero, che trovate in allegato, al punto “Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, ovvero che se la logica istitutiva è quella di evitare gli assembramenti, non si può scrivere che: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00”, perché ciò rappresenta concorrenza sleale.

Vietare l’asporto dopo le 18.00 non ha alcuna attinenza con gli assembramenti, piuttosto rappresenta un’ulteriore limitazione all’attività economica.
Perché vietare l’asporto a bar ed enoteche significa, che chi intende acquistare una semplice bevanda può tranquillamente recarsi al supermercato, invece di rivolgersi a alle attività con ateco 56.3 e 47.25. Abbiamo quindi proposto al Ministero dell’Interno la seguente modifica: “per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 dopo le ore 18.00 è vietato il consumo sul posto di bevande sia all’esterno che all’interno dei locali”.
In questo modo il solo asporto viene preservato, mentre per evitare gli assembramenti si pone il divieto del consumo sul posto.