L’intesa, che si applica alle Imprese artigiane e alle Piccole e Medie Imprese, scade il 31 dicembre 2022 e prevede diverse disposizioni normative volte ad aumentare la flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, oltre a recepire integralmente l’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sulla bilateralità.
L’accordo prevede un incremento a regime per il Settore del Legno (Imprese artigiane) a livello D pari a € 75,00 lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze: € 45,00 dal 1° maggio 2022 e € 30,00 dal 1° settembre 2022. Per il Settore del Legno (PMI) a livello D pari a € 76,00 lordi sui minimi tabellari con le seguenti decorrenze: € 50,00 dal 1° maggio 2022 e € 26,00 euro dal 1° settembre 2022.
Per il settore dei Lapidei (Imprese artigiane) l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a € 79,00 lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: € 45,00 dal 1°maggio 2022 e € 34,00 dal 1° settembre 2022. Per il settore dei Lapidei (PMI) l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a € 80,00 lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: € 50,00 dal
1°maggio 2022 e € 30,00 dal 1° settembre 2022.
Dal punto di vista normativo, come già anticipato, si registrano diverse innovazioni, viene confermata la durata massima complessiva di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi a fronte
dei 24 mesi previsti dalla legge per le assunzioni con contratto a tempo determinato.
È stata introdotta la stagionalità per la gestione di eventi non previsti dalla normativa di
legge (Fabbricazione e installazione di tende, zanzariere, e ogni altra schermatura solare –
lavorazione di estrazione del sughero naturale, selezione e stagionatura – fabbricazione di
turaccioli comuni o da spumante – fabbricazione di elementi di arredo ligneo per
esterno/giardino). La nostra Confederazione, in analogia con gli accordi di rinnovo sottoscritti negli ultimi mesi, ha valorizzato le opportunità fornite dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis introducendo nuove causali per il ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quelle previste dal D.lgs. 81/2015, ampliando di conseguenza le possibilità di ricorso a tale tipologia contrattuale fondamentale in questa fase di ripartenza.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale è stato riconosciuto un
importo forfettario una tantum di € 150,00 da erogare in due tranche. La prima di € 75,00 con la
retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda di € 75,00 con la retribuzione del mese di ottobre
2022.