È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 il Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto. Un documento atteso da oltre quattro anni che rende operative le riforme legislative del Codice di settore introducendo semplificazioni e nuovi adempimenti.
“Sono tante le novità per la piccola nautica – commenta il direttore di Cna La Spezia Angelo Matellini – sia in merito all’iscrizione, agli ormeggi e alle dotazioni di sicurezza.  Speriamo che le semplificazioni previste per il settore siano realmente tali e non ulteriori adempimenti per le attività nautiche. Così come nell’incrementare la sicurezza non si perda di vista il contenimento dei costi. Auspichiamo, inoltre, che la regolarizzazione del settore dal punto di vista normativo e il rispetto delle regole da parte degli operatori stessi, si combini a tempistiche autorizzative ben definite e in grado di consentire una pianificazione del lavoro e degli investimenti da parte delle imprese. Siamo lieti dell’introduzione dell’atteso patentino nautico che consente l’avvicinamento al mare per i sedicenni e delle indicazioni relative alla nautica sociale, certi che vi saranno i dovuti controlli sullo scopo e la finalità dell’attività” conclude il direttore Cna La Spezia.
ATCN E SPORTELLO TELEMATICO DEL DIPORTISTA
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione dell’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), e centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.
Un’altra novità riguarda i mezzi di salvataggio individuali che devono essere identificati dal proprietario/locatore/armatore con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell’ATCN dell’unità da diporto della quale costituiscono dotazione. I giubbotti di salvataggio dovranno, inoltre, essere dotati di luce ad attivazione automatica.
LICENZA DI NAVIGAZIONE E USO COMMERCIALE
Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.
Vengono aggiornate anche le normative per l’uso commerciale delle imbarcazioni. I proprietari o gli armatori, per poter adibire l’imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio, devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese.
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Il Decreto introduce una significativa rimodulazione delle dotazioni obbligatorie. Tra le nuove dotazioni, che diventeranno obbligatorie un anno dopo l’entrata in vigore del decreto, troviamo: strumento di radioposizionamento (Gps), luci ad attivazione automatica sui giubbotti di salvataggio; scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri; tabella dei segnali visivi diurni e notturni. Per le unità a vela si aggiungono “imbracature di sicurezza da ponte” (1 entro le 12 miglia e 2 oltre) con nastro di sicurezza (penzolo) ombelicale. Possono essere integrate con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato. Inoltre, le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica ECS; le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C sono esentate dall’obbligo di zattera autogonfiabile entro dodici miglia dalla costa, purché munite del kit di sopravvivenza; la zattera di salvataggio per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituita dal battello pneumatico di servizio (tender) munito di marcatura CE (purché sia pronto all’uso, varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e in grado di imbarcare il numero di tutte le persone presenti a bordo); i giubbotti di salvataggio, oltre a rispondere alle raccomandazioni del fabbricante, dovranno essere dotati di luce ad attivazione automatica.
PATENTINO NAUTICO
Il Decreto introduce il “patentino nautico” per i sedicenni. Questa misura permetterà ai giovani di condurre entro 6 miglia dalla costa imbarcazioni fino a 12 metri di lunghezza con propulsori fino a 85 kW o 115,6 CV (con specifiche restrizioni in base al tipo di propulsione, se fuoribordo, entrobordo e per le moto d’acqua). Per ottenere tale abilitazione, i giovani dovranno frequentare un corso formativo teorico-pratico e superare una prova di idoneità finale. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinare le nuove generazioni al mare in modo sicuro e regolamentato.
LIMITI DI VELOCITA’ E RUMORI MOLESTI
Entro il limite di 500 metri dalla costa (prima il limite era fissato a 5.000 metri) il limite di velocità è di 8 nodi; all’interno dei porti, e nelle rade dove si trovano unità all’ancora è di 3 nodi. Entro i 500 metri di distanza dalla costa è vietato di produrre rumori molesti.
NAUTICA SOCIALE
Un altro aspetto innovativo è l’introduzione della nautica sociale, ovvero un insieme di norme volte a promuovere l’accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto. In particolare, viene disciplinata l’individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L’autorità competente deve individuare le zone per l’ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. Ai fini del presente Regolamento per nautica sociale si intende la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro.

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